DETTAGLIO TECNICO ATTIVITÀ
PREDISPOSIZIONE DEL “DOCUMENTO SULLA SICUREZZA”

Verrà effettuata la revisione dei singoli documenti inerenti la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro o la loro stesura ex novo; l’aggiornamento o la predisposizione ex novo del “documento sulla sicurezza” previsto dal D.Lgs. 626/94 Art. 4, in cui:
· Si indicano i criteri adottati per la valutazione dei rischi;
· Si individuano le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Saranno oggetto dell’incarico anche i seguenti compiti e attività:
· Individuazione dei fattori di rischio e conseguente valutazione dei rischi;
· Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
· Individuazione delle misure necessarie per l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle Leggi attualmente vigenti;
· Verifica della situazione relativa alla formazione del personale in servizio;
· Programmazione ed esecuzione della formazione del personale ed informazione degli alunni;
· Stesura del piano di gestione delle emergenze ed evacuazione;
· Programmazione ed esecuzione della esercitazione di sfollamento annuale.

Nella fase di individuazione e valutazione verranno esaminati i seguenti rischi (se presenti):

RISCHI PER LA SICUREZZA:
  • Aree di transito
  • Spazi di lavoro
  • Scale
  • Macchine, impianti
  • Attrezzi manuali
  • Manipolazione manuale di oggetti
  • Immagazzinamento
  • Impianti elettrici
  • Apparecchi a pressione
  • Reti e apparecchi di distribuzione gas
  • Apparecchi di sollevamento
  • Mezzi di trasporto
  • Rischi di incendio ed esplosione
  • Rischi per la presenza di esplosivi
  • Rischi chimici

RISCHI PER LA SALUTE:

  • Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici
  • Climatizzazione dei locali di lavoro
  • Microclima termico
  • Esposizione al rumore
  • Esposizione alle vibrazioni
  • Illuminazione
  • Carico di lavoro fisico, mentale
  • Lavoro ai videoterminali.

Verranno prese in considerazione le seguenti aree:
· Organizzazione del lavoro
· Distribuzione dei ruoli
· Formazione
· Informazione
· Manutenzioni e collaudi
· Dispositivi di protezione individuale e collettiva
· Emergenza e pronto soccorso
· Sorveglianza sanitaria

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

1° FASE: Verrà effettuato un sopralluogo, presso i Vostri locali, da parte di nostro personale tecnico specializzato, al fine di analizzare e valutare i rischi;
2° FASE: Verrà verificato il ciclo lavorativo e verranno analizzati e valutati i rischi, al fine di redigere il manuale della sicurezza;
3° FASE: Verrà elaborato il piano della sicurezza e tutta la modulistica prevista dalla legge;
4° FASE: Sarà consegnata tutta la documentazione.

Tutte le fasi operative sopradescritte verranno effettuate attraverso un contatto continuo con il personale in servizio, al fine di poter realizzare una efficace formazione in merito alla elaborazione del piano della sicurezza.

La Valutazione dei Rischi (Rif. D. Lgs. 626/94 s.m.i.)
La valutazione dei rischi, sia nel settore privato che pubblico, comprende l'attività svolta in luoghi di lavoro:
1. fissi - uffici, magazzini, officine, cantieri.
2. stabilimenti di produzione.

Il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi dati dalle attività, dalle mansioni svolte, dall'uso di macchine e attrezzature, dall'uso di particolari sostanze, ecc..
Fatta la valutazione dei rischi si dovrà redigere una relazione scritta contenente le misure di prevenzione previste dall'azienda e il loro programma di attuazione.
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo, all'introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie.
Dal punto di vista del metodo si può procedere nell'analisi dei rischi presenti nelle varie attività di lavoro individuando i rischi residui, ovvero quella parte di rischio che non si elimina con le misure tecniche previste dalla normativa precedente (DPR 547/55, DPR 303/56 ecc.) ma prendendo in considerazione le disposizioni dettate dalle misure generali di tutela contenute nel 626/94.
Ulteriore metodo è, procedendo come sopra, considerare i vari tipi di mansione.
La valutazione è effettuata con la collaborazione del responsabile al servizio di prevenzione e del medico competente, e comunque consultando il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Individuati i rischi per ogni singola fase produttiva, va redatta una relazione sulle misure di sicurezza da applicare con il relativo programma di attuazione.
Il documento deve essere custodito in azienda e aggiornato in caso di modifiche significative alla tipologia dei lavori, all'organizzazione del lavoro, o di sostituzione dei materiali o delle attrezzature.
La programmazione della sicurezza si effettua tenendo conto, per ogni singola fase, di tutte le misure di sicurezza necessarie, tra cui:

  • eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;
  • rispetto dei principi ergonomici (rapporto uomo-macchina-ambiente);
  • allontanamento dei lavoratori temporaneamente esposti a rischi;
  • manutenzione periodica di macchine e attrezzature ecc.

È bene distinguere tra misure di tipo tecnico protettivo, misure di tipo organizzativo e misure di tipo preventivo.
Il documento di prevenzione deve contenere, obbligatoriamente:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi;
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
3. il programma degli interventi per il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza.

Le aziende con meno di 10 dipendenti sono esonerate dalla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, questo può essere sostituito da un'autocertificazione sull'avvenuta valutazione.

Incarico per la Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi:
Assunzione dell'incarico per la predisposizione del documento di Valutazione dei Rischi, ex art.4 D.Lgs. 626/94 s.m.i..
L'incarico consiste in:

  • sopralluogo in sito;
  • verifica dei documenti attinenti la sicurezza;
  • verifica e ricostruzione del ciclo produttivo;
  • individuazione dei rischi;
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • predisposizione del documento con indicate le misure di prevenzione e protezione.


FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Verrà effettuata la formazione ed informazione dei lavoratori così come previsto dal D.Lgs. 626/94
L’incontro con il personale in servizio verrà svolto presso i Vostri locali ed avrà la durata di quattro ore.
L’incontro con gli alunni avverrà all’interno di ogni aula dell’Istituto Scolastico e la sua durata varierà, in base alla specifica valutazione dell’efficacia dell’informazione proposta.


La Formazione e Informazione dei lavoratori. (Rif. D.Lgs. 626/94 s.m.i.)

Il datore di lavoro deve garantire, a ciascun lavoratore, adeguata informazione in merito a:
· rischi per la salute e la sicurezza nell'ambito dell'attività d'impresa e misure di prevenzione e protezione adottate;
· rischi specifici inerenti all'attività svolta e normative di sicurezza con relative disposizioni aziendali;
· rischi connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
· procedure inerenti la gestione delle emergenze (pronto soccorso, procedure antincendio e l'evacuazione dai luoghi di lavoro);
· funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
· nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, gestione delle emergenze e prevenzione incendi.

L'informazione si effettua
1. durante l'attività lavorativa;
2. al manifestarsi di particolari rischi,
3. nel caso di introduzione di nuove macchine e nuova tecnologia

La formazione si effettua
1. all'atto dell'assunzione;
2. al cambiamento di mansione;
3. con l'introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, sostanze e preparati pericolosi;
4. con periodici aggiornamenti sull'evoluzione dei rischi già individuati e sull'insorgere di nuovi.

A chi è rivolta la formazione
· Ciascun lavoratore deve ricevere un'adeguata formazione in materia di sicurezza.
· I lavoratori incaricati all'uso di macchine, impianti, attrezzature, materiali pericolosi debbono ricevere un addestramento specifico.
· I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze debbono essere adeguatamente formati ed addestrati.
· Il rappresentante per la sicurezza deve conoscere adeguatamente le tecniche di controllo e la prevenzione dei rischi; ha quindi diritto a una formazione particolare sulla normativa e sui rischi specifici dell'ambito lavorativo rappresentato.

Informazione dei lavoratori:
Incarico di informazione dei lavoratori sui rischi legati alle attività svolte ed alle proprie mansioni, art. 21 D.Lgs. 626/94 s.m.i..

Formazione dei lavoratori:
I principali argomenti oggetto della formazione riguardano:

  • Rischi e misure di sicurezza legate alle singole attività svolte;
  • Ruolo, compiti e funzione degli addetti alle emergenze;
  • Aggiornamento legislativo in materia di sicurezza sul lavoro;
  • Predisposizione del documento di Valutazione dei Rischi aziendale;
  • Movimentazione Manuale dei Carichi;
  • Antincendio ed Evacuazione.

ASSUNZIONE INCARICO RSPP

Il servizio è organizzato dal datore di lavoro ed ha il compito di collaborare con lo stesso nelle attività di prevenzione e protezione dei rischi.

Le funzioni, i compiti e le responsabilità del RSPP sono:

  • individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • elaborare misure e sistemi di prevenzione e protezione;
  • elaborare misure di sicurezza appropriate;
  • proporre strumenti e metodi di informazione e formazione;
  • partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
  • fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 21 (per esempio, sui rischi specifici cui vengono esposti svolgendo la propria attività, sul corretto uso di sostanze pericolose, su come affrontare situazioni d'emergenza ecc.)

Il responsabile del servizio svolge essenzialmente funzioni e compiti di supporto funzionale ed organizzativo per il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti. Esso non è soggetto a responsabilità penali specifiche per la sua funzione.

Il responsabile del servizio deve:
· essere designato dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza;
· essere in possesso di attitudini e capacità adeguate;
· disporre di mezzi e tempi adeguati ai compiti assegnati.

Il nominativo del responsabile del servizio di sicurezza deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del lavoro (DPL) e alla ASL competente per territorio.
Tale comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione in cui si attestino, con riferimento alla persona designata:
a. i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b. il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c. il curriculum professionale.

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
Assunzione da parte di un tecnico interno alla Axioma S.r.l. dell'incarico di RSPP, ex art. 8 D.Lgs. 626/94.
L'incarico prevede:

  • l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  • la predisposizione, in collaborazione con il datore di lavoro ed il Medico Competente, del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di sicurezza preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
  • l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • la proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • la partecipazione alla riunione periodica in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 del Decreto;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21 del Decreto 626/94